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Legge 27/12/2002 n. 289b) l'adozione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle prestazioni che non soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa e di economicità nella utilizzazione delle risorse, in attuazione del punto 4.3 dell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome del 22 novem bre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 2002; la relativa verifica avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano c) l'attuazione nel proprio territorio, nella prospettiva dell'eliminazione o del significativo contenimento delle liste di attesa, di adeguate iniziative, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dirette a favorire lo svolgimento, presso gli ospedali pubblici, degli accertamenti diagnostici in maniera continuativa, con l'obiettivo finale della copertura del servizio nei sette giorni della settimana, in armonia con quanto previsto dall'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 14 febbraio 2002, sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa. A tale fine, la flessibilità organizzativa e gli istituti contrattuali della turnazione del lavoro straordinario e della pronta disponibilità, potranno essere utilizzati, unitamente al recupero di risorse attualmente utilizzate per finalità non prioritarie, per ampliare notevolmente l'offerta dei servizi, con diminuzione delle giornate complessive di degenza. Annualmente le regioni predispongono una relazione, da inviare al Parlamento, circa l'attuazione dei presenti adempimenti e i risultati raggiunti d) l'adozione di provvedimenti diretti a prevedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del Decreto-Legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 novembre 2001, n. 405, la decadenza automatica dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle aziende sanitarie e ospedaliere, nonchè delle aziende ospedaliere autonome. 5. Il comma 3 dell'articolo 85 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è abrogato. 6. Al secondo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "e al 12,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: ", al 12,5 per cento" e le parole: "pari o superiore a lire 200.000" sono sostituite dalle seguenti: "compreso tra euro 103,29 e euro 154,94 e al 19 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è superiore a euro 154,94. Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private, sottopone a revisione annuale gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al presente comma". Il secondo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, è soppresso. Conseguentemente, sono rideterminati i prezzi dei medicinali stabiliti in base alla deliberazione del CIPE 1º febbraio 2001, n. 3/2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001. 8. La riduzione del prezzo delle specialità medicinali di cui al Decreto del Ministro della salute 27 settembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002, è rideterminata nella misura massima del 20 per cento. 9. Anche al fine di potenziare il processo di attivazione del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere, di cui al comma 4, lettera a), di contenere la spesa sanitaria, nonchè di accelerare l'informatizzazione del sistema sanitario e dei relativi rapporti con i cittadini e le pubbliche amministrazioni e gli incaricati dei pubblici servizi, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare stabilisce le modalità per l'assorbimento, in via sperimentale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della tessera recante il codice fiscale nella carta nazionale dei servizi e per la progressiva utilizzazione della carta medesima ai fini sopra descritti. 10. All'articolo 3 del Decreto-Legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 giugno 2002, n. 112, al comma 3, le parole: "l'anno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni 2002 e 2003"; al comma 4, le parole: "l'esercizio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "gli esercizi 2002 e 2003". 11. Dalla data di entrata in vigore del Decreto di riclassificazione dei medicinali adottato ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3 del Decreto-Legge 8 luglio 2002, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2002, n. 178, e comunque entro e non oltre il 16 gennaio 2003 la riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del Decreto-Legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 giugno 2002, n. 112, è rideterminata nella misura del 7 per cento. 12. Il termine del 31 dicembre 2003 previsto dall'articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della Legge 8 ottobre 1997, n. 347, dall'articolo 5, comma 2, della Legge 14 ottobre 1999, n. 362, e dall'articolo 85, comma 32, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2008. 13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, le imprese produttrici devono versare, a favore del Ministero della salute, per ogni medicinale omeopatico per il quale sia stato già corrisposto il contributo di lire 40.000 previsto dall'articolo 85, comma 34, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di euro 25 a titolo di acconto sulle tariffe dovute in sede di primo rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'allegato 2, lettera A), annesso al Decreto del Ministro della sanità 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1998. 14. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, a ciascuno dei medicinali omeopatici di cui al comma 13 sarà attribuito, da parte del Ministero della salute, un numero provvisorio di registrazione. 15. A tutti i medicinali omeopatici per i quali le aziende produttrici hanno versato la somma di lire 40.000, ai sensi dell'articolo 85, comma 34, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è consentita la notifica di variazioni limitatamente ai seguenti casi a) variazioni del confezionamento primario b) quantità del contenuto c) variazione di una o più diluizioni del o dei materiali di partenza purchè la nuova diluizione sia più alta della precedente d) sostituzione di un componente con uno analogo e) eliminazione di uno o più componenti f) variazione del titolare dell'autorizzazione alla commercializzazione g) variazione del nome commerciale h) variazione del sito di produzione i) variazione del produttore. 16. Il richiedente deve allegare, per ogni variazione notificata, la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa prevista dal citato Decreto del Ministro della sanità 22 dicembre 1997. La variazione si intende accordata trascorsi novanta giorni dalla data di notifica. 17. Ai medicinali omeopatici non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5-bis del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, introdotto dal comma 1 dell'articolo 40 della Legge 1º marzo 2002, n. 39. 18. Per il solo anno 2002 sono posti a carico dello Stato, in via aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dall'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, l'importo di 165 milioni di euro a compensazione della minore somma definita a titolo di entrate proprie e l'importo di 50 milioni di euro per il finanziamento dell'ospedale "Bambino Gesù" di Roma. Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, è consentito organizzare o contribuire a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti in Italia o all'estero per gli anni 2004, 2005 e 2006 congressi, convegni o riunioni ai sensi dell'articolo 12 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e successive modificazioni, nella misura massima del 50 per cento di quelli notificati al Ministro della salute nell'anno 2003 o autorizzati ai sensi del comma 7 del citato articolo. Non concorrono al raggiungimento della percentuale di cui al periodo precedente gli eventi espressamente autorizzati dalla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 20. A decorrere dal 1º gennaio 2003 l'importo del reddito annuo netto indicato all'articolo 1, comma 1, lettera d), della Legge 27 ottobre 1993, n. 433, è elevato a 10.717 euro. L'importo suddetto può essere elevato ogni due anni con Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. 21. Al fine di potenziare le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, è assegnato al Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO) l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 per la realizzazione di un centro nazionale di adroterapia oncologica integrato con strutture di ricerca e sviluppo di tecnologie utilizzanti fasci di particelle ad alta energia. 22. Al comma 37 dell'articolo 52 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni a) nel primo periodo, dopo le parole: "di alta formazione", sono inserite le seguenti: "di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287," b) nel secondo periodo, dopo le parole: "credito di imposta", sono inserite le seguenti: ", riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico dei relativi atti di convenzionamento, e subordinatamente di quelli di presentazione delle relative domande da presentare entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, è assegnato nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun istituto richiedente, " c) nel terzo periodo, le parole: "sono individuati annualmente gli istituti" sono sostituite dalle seguenti: "sono individuate annualmente le categorie degli istituti" e le parole: "e la misura massima dello stesso" sono soppresse. 23. La lettera e) dell'articolo 2 della Legge 7 luglio 1901, n. 306, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: "e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari, nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione della fondazione, che ne fissa misura e modalità di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509". 24. All'articolo 29 della Legge 18 febbraio 1999, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni a) il comma 3 è abrogato b) al comma 4, primo periodo, le parole da: "è autorizzato" fino a: "per l'anno 1999 e" sono sostituite dalle seguenti: "può assumere, secondo un piano approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze, impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, nei limiti di impegno ventennali" c) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono corrisposte dal Corpo della Guardia di finanza direttamente agli istituti bancari mutuanti, salvo il caso di autofinanziamento".
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